Risoluzione alternativa delle controversie

(Alternative Dispute Resolution – Online Dispute Resolution)


Ai sensi dell'art. 141-sexies, III comma del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), Bertaina Alberto, nel presente documento indicata con il nome “Minimarket Alby e Luca” (che è il segno distintivo sotto il quale essa esercita la sua attività sul sito https://vernantespesarapida.it/ (“Sito”) e tramite i punti vendita fisici contrassegnati dalla medesima insegna) informa l'utente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo (“Utente-Consumatore”), che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Minimarket Alby e Luca, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Minimarket Alby e Lucafornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle Condizioni Generali di Vendita di Minimarket Alby e Luca(cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa.

Minimarket Alby e Luca informa inoltre l'Utente-Consumatore che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR l'Utente-Consumatore potrà consultare l'elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell'Utente-Consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle Condizioni Generali di Vendita di Minimarket Alby e Luca, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo.

Inoltre, per ogni controversia transfrontaliera relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita l'utente, che risiede abitualmente o ha domicilio in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, può introdurre il procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11 luglio 2007, di fronte all’organo giurisdizionale competente, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00 alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Il testo del Regolamento è reperibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj.

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